Arbitro 202206952/1/V1 – Consiglio di Stato

202206952/1/V1.
Data della sentenza: 21 luglio 2023

dividere
Legge amministrativa

Decisione che applica l’articolo 8:54, paragrafo 1, della legge sul diritto amministrativo generale al ricorso di:

[de vreemdeling]E
ricorrente

v. Sentenza del tribunale distrettuale dell’Aia, Amsterdam, del 30 novembre 2022 nella causa n. NL22.21818 in un procedimento tra:

lo sconosciuto

E

Ministro di Stato per la giustizia e la sicurezza.

processo di flusso

Con provvedimento del 25 ottobre 2022, la Segreteria di Stato non ha evaso l’istanza dello straniero per il rilascio del permesso di soggiorno per asilo temporaneo.

Con sentenza emessa il 30 novembre 2022, il Tribunale ha dichiarato infondato il ricorso proposto dallo straniero.

Il cittadino straniero, rappresentato dal sig. CG Matze, avvocato in Breda, ha presentato ricorso contro tale decisione.

considerazioni

1. La Segreteria di Stato non ha evaso la domanda di asilo dello straniero, perché l’Italia ne è competente ai sensi del Regolamento Dublino.

2. Le argomentazioni avanzate nell’impugnazione circa il termine entro il quale il Segretario di Stato ha inviato all’Italia la richiesta di sequestro non conducono all’annullamento della decisione della Corte. Questa sentenza non ha bisogno di ulteriori prove. La ragione di ciò è che l’Avviso di ricorso non contiene alcuna domanda a cui rispondere per motivi di uniformità legale, sviluppo legale o protezione legale in generale (Sezione 91 (2) dell’Aliens Act 2000).

3. Nei motivi di ricorso, il cittadino straniero non ha sostenuto che vi fossero indizi concreti che l’Italia non avrebbe rispettato i suoi obblighi internazionali se fosse stato trasferito in quel paese. Ciò non toglie che nelle sentenze del 26 aprile 2023, ECLI: NL: RVS: 2023: 1654, sub 4.3.2 e 4.3.3, ed ECLI: NL: RVS: 2023: 1655, sub 3.3.2 e 3.3.3, la Divisione abbia dedotto dalle segnalazioni delle autorità italiane che non esistono strutture di accoglienza disponibili per i richiedenti Dublino in Italia. Secondo l’amministrazione, dalle denunce non risulta automaticamente che le autorità italiane siano indifferenti alla situazione degli stranieri. Tuttavia, esiste il rischio concreto che i cittadini stranieri, indipendentemente dalla loro volontà e dalle loro scelte, finiscano in una situazione di privazione materiale di vasta portata al momento del trasferimento in Italia. Queste sono circostanze in cui non sono in grado di provvedere ai bisogni primari più elementari, come riparo, cibo e acqua corrente. La Divisione fa riferimento al Punto 92 della Sentenza della Corte di Giustizia del 19 marzo 2019, Jawo, ECLI:EU:C:2019:218. Nella situazione attuale, il Ministro degli Affari Esteri, nonostante le segnalazioni, non è riuscito a stabilire di poter ancora presumere che l’Italia rispetterà i propri obblighi internazionali. Conseguentemente, la Divisione ha concluso che in tali circostanze la Segreteria di Stato per l’Italia non poteva avvalersi del principio di fiducia tra Stati e che la decisione di trasferimento assunta dalla Segreteria di Stato per lo straniero era illegittima. Pertanto, il ricorso è lecito.

4. La decisione del tribunale è annullata. Il ricorso presentato dallo straniero avverso la decisione del 25 ottobre 2022 è fondato. Questa decisione è stata ribaltata. Il Segretario di Stato deve pagare per il procedimento.

risoluzione

Dipartimento Giudiziario Amministrativo del Consiglio di Stato:

Sostengo l’appello;

secondo. Annulla la sentenza del tribunale distrettuale dell’Aia, Amsterdam, datata 30 novembre 2022 nella causa n. NL22.21818;

Terzo. dichiarare fondato il ricorso;

In quarto luogo. Annulla la decisione del 25 ottobre 2022, V-[…];

V. Condanna il Segretario di Stato per la Giustizia e la Sicurezza al rimborso delle spese processuali sostenute dallo straniero in relazione alla gestione dei ricorsi e dei ricorsi, fino all’importo di € 2.511,00, interamente imputabili al gratuito patrocinio prestato professionalmente da un terzo.

È stato così istituito dal sig. DA Verburg, membro della One Band, alla presenza del sig. MJC Beerse, cancelliere.

wg verburg
membro unicamerale

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dipendente

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